Foggia (FG), Italy
Statuto

Comitato Gino Lisa - Mondo Gino Lisa

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

  1. È costituito il Comitato denominato Comitato Gino Lisa – Mondo Gino Lisa con sede in via Lorenzo Cariglia – Foggia (FG) e ambito territoriale relativo all’Aeroporto Civile di Foggia “Gino Lisa”.

  2. Il Comitato non ha fini di lucro e non ha alcuna finalità di svolgimento di attività di natura commerciale. È fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme dirette, indirette o differite.

  3. L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art 2.

  4. La durata dell’Comitato è illimitata.


Art. 2 - Scopi e attività

  1. Il Comitato è apolitico e apartitico.

  2. Il Comitato è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo al fine di sostenere la crescita e lo sviluppo dell’Aeroporto Civile “Gino Lisa” di Foggia, ritenuto strategico per l’intera zona limitrofa e per l’economia e il turismo della Capitanata.

  3. Il Comitato promuove la partecipazione dei propri associati allo svolgersi di una serie di attività ed iniziative che abbiano come scopo la crescita e lo sviluppo dell’Aeroporto “Gino Lisa”. Inoltre, provvede alla salvaguardia e alla determinazione delle forme e delle direttive di sviluppo ritenute migliori e ottimali.

  4. Il Comitato si pone inoltre come obiettivo quello di realizzare le iniziative idonee a promuovere la conoscenza, l’utilizzo, la valorizzazione, la crescita, lo sviluppo e l’informazione sullo scalo aereo di cui in oggetto.

  5. Per lo svolgimento delle suddette attività, il Comitato si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Utilizza come mezzo di comunicazione principale il sito internet Mondo Gino Lisa, raggiungibile all’indirizzo web www.mondoginolisa.it.

  6. Il Comitato perseguirà gli obiettivi di cui sopra mediante la realizzazione di attività che a titolo esemplicativo e non esaustivo potranno essere:

    - effettuare raccolte pubbliche di adesioni, di firme e di fondi;
    - richiedere occasionalmente prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati;
    - organizzare attività culturali di informazione, quali convegni, dibattiti, riunioni;
    - promuovere provvedimenti giudiziari a tutela dei cittadini, singoli o associati, a tutela del dell’Aeroporto “Gino Lisa”;
    - promuovere ricorsi avversi a provvedimenti intesi come lesivi dei diritti di cui al punto precedente;
    - interfacciarsi con gli Enti preposti per l’Aeroporto e favorirne la comunicazione e collaborazione;
    - organizzare iniziative di raccolta di consensi, di avvicinamento dell’opinione pubblica, di informazione e di comunicazione di quanto riguarda l’Aeroporto.

7) Il Comitato ha quindi l’obiettivo di far si che i cittadini siano maggiormente informati e possano di conseguenza valutare con obiettività e coerenza, partecipando in modo attivo alla determinazione delle politiche inerenti il “Gino Lisa”.


Art. 3 - Risorse economiche

  1. 1)  Il Comitato trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
    - quote annuali e contributi degli associati;
    - eredità, donazioni e legati testamentari;
    - entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
    - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;§
    - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
    - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

  2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita del Comitato, né all'atto del suo scioglimento.

  3. L'esercizio finanziario del Comitato ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

  4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di giugno.

Si precisa che ad oggi non sono presenti fondi o risorse economiche gestite dal Comitato e che la quota di iscrizione è gratuita.


Art. 4 - Soci

  1. Il numero degli aderenti è illimitato.

  2. Sono membri del Comitato i soci fondatori e tutti i soggetti persone fisiche, che a partire dal sedicesimo anno d'età si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi del Comitato e ad osservare il presente statuto. Per i minori di anni diciotto, sul modulo di iscrizione al Comitato va raccolta la firma congiunta di uno dei genitori del minore, in segno di consenso.


Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

  1. L'ammissione a socio è subordinata:
    - alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati;
    - compimento del sedicesimo anno d'età;
    - all’approvazione della maggioranza semplice dei membri del Consiglio Direttivo
  2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
  3. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa (gratuita).
  4. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
  5. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Comitato almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
  6. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo per:

- mancato versamento della quota associativa per un anno (se prevista);
- comportamento contrastante con gli scopi del Comitato; - persistenti violazioni degli obblighi statutari.

7. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

8. L'iscrizione è da intendersi, per tutti i soci, di durata annuale, con scadenza il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione o di rinnovo. Fatti salvi i casi di espulsione o diniego previsti dal presente Statuto, se il Socio non fa pervenire, entro il 31 dicembre dell'anno solare in corso, a Mondo Gino Lisa la sua richiesta di cancellazione, l'iscrizione si rinnova automaticamente di ulteriori 12 mesi a partire dal 31 gennaio dell'anno solare successivo.


Art. 6 - Doveri e diritti degli associati

  1. I soci sono obbligati:
    - ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.;
    - a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti del Comitato;
    - a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo (se prevista).

  2. I soci hanno diritto:
    - a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;
    - a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
    - ad accedere alle cariche associative.

  3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà


Art. 7 - Organi del Comitato

  1. Sono organi del Comitato:

    • L'Assemblea dei soci, composta da tutti i membri iscritti;

    • il Consiglio Direttivo, composto dai membri fondatari del Comitato;

    • il Collegio Consultivo;

    • il Presidente.

  2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.


Art. 8 – L’Assemblea

0.  L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

    • Ogni associato, persona fisica, dispone di un solo voto.
    • Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.
    • Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.
  1. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività del Comitato ed in particolare:

    • approva il bilancio consuntivo;

    • delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

    • può richiedere al Consiglio Direttivo l'esclusione di un socio;

    • delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

  2. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

  3. L'Assemblea straordinaria delibera, a maggioranza assoluta, sulle modifiche dell’atto costitutivo e sullo scioglimento del Comitato, mentre, a maggioranza semplice, dello statuto. L’assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un numero di soci che rappresenti almeno i 4/10 di tutti gli associati.

  4. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo, eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o per posta elettronica da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega almeno 2/3 dei soci.

  5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

  6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento del Comitato, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto, a maggioranza assoluta, degli associati.


Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è formato dai membri fondatari del Comitato. I membri dei Consiglio Direttivo rimangono in carica senza termine. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.
  1. I membri del Consiglio Direttivo possono diminuire, per rinuncia all’iscrizione al Comitato di uno dei membri fondatori, o aumentare. In questo secondo caso, un membro del Comitato può essere inserito con nomina nel Consiglio Direttivo a seguito di una doppia votazione a maggioranza assoluta (le due votazioni devono essere distanziate temporalmente di almeno sette giorni) dei membri attualmente costituenti il Consiglio stesso. La nomina verrà comunicata in forma scritta al nuovo membro e controfirmata dal Presidente.

  2. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario, che rimangono in carica finchè non venga presa una decisione a maggioranza semplice degli altri membri, riuniti in Assemblea.

  3. Al Consiglio Direttivo spetta di:

    • curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

    • predisporre il bilancio consuntivo;

    • nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;

    • deliberare sulle domande di nuove adesioni;

    • provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

  4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano in età.

  5. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno due terzi dei componenti ne faccia richiesta.

  6. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

  7. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o per posta elettronica, da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

  8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

  9. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha

    presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.


Art. 10 - Il Presidente

  1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

  2. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro anziano.

  3. Al Presidente e a tutti gli altri membri del Consiglio Direttivo è attribuita la rappresentanza legale del Comitato di fronte a terzi ed in giudizio.

  4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.


Art. 11 – Il Collegio Consultivo

  1. Il Collegio Consultivo è composto da alcuni membri del Comitato, scelti dal Consiglio Direttivo e nominati a seguito di una votazione a maggioranza assoluta. La nomina verrà comunicata in forma scritta ai membri e controfirmata dal Presidente o dal suo Vice. Inizialmente il Collegio Consultivo non sarà presente: verrà composto a seguito della decisione presa dal Consiglio Direttivo, a seguito dell’iscrizione al Comitato di un numero totale di membri almeno pari a dieci unità.

  2. Il Collegio Consultivo è un organo di rappresentanza di tutti i membri dell’Assemblea, e consultato dal Consiglio Direttivo in caso di questioni o problematiche ritenute importanti dal Consiglio Direttivo.


Art. 12 - Norma finale

  1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione del Comitato, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale. In particolare verrà devoluto all’ente UNICEF.

Art. 13 - Rinvio

  1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo.


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